D.M. 37/2008
Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
 
Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti.
Gli impianti secondo l'art. 1 del D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

In data 28/12/2010 a seguito di un riesame della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive relative all'attività di impiantistica di cui al D.M. 37/08, il Conservatore ha affrontato il problema dell'ammissibilità di qualifiche parziali, giungendo alla conclusione che possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art.1 del D.M. 37/08, purché la limitazione sia di fatto nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera; inoltre l'estensione eventuale, delle abilitazioni ad altre lettere, non è necessaria quando sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. Il rilascio di abilitazione limitata, rimane comunque un'eccezione alla regola generale, e deve essere motivata o dalla effettiva attività svolta dall'impresa richiedente o dal contenuto dei titoli di studio e/o dall'attività lavorativa svolta dal richiedente.
Le novità più importanti introdotte dal decreto sono:

• estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale;
• aumento del periodo di inserimento da svolgersi in imprese del settore al fine di possedere i requisiti tecnico-professionali;
• le dichiarazioni di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma unitamente al progetto devono essere depositate, entro 30 giorni, presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune;
• il responsabile tecnico può svolgere tale incarico per una sola impresa e che tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa;
• introduzione di alcune modifiche ed integrazioni alle descrizioni delle classificazioni degli impianti, rispetto alla classificazione prevista dalla L.46/90.

Dichiarazione di conformità
A norma dell'art 11 del D.M. 37/2008 la dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere presentata presso lo sportello unico per l'edilizia del comune dove ha sede l'impianto (per Roma presso lo sportello unico del Municipio dove ha sede l'impianto).

 
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